Il contratto di subfornitura viene spesso impiegato tra le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda il settore industriale e tecnologico.
Questa tipologia contrattuale regola il rapporto tra un imprenditore o un’azienda (committente) che necessita della fornitura di prodotti o servizi di un’altra azienda (fornitore) per dare vita al proprio business.
Il contratto di subfornitura è un documento estremamente sensibile perché, come vedremo, se scritto in maniera inappropriata porta ad uno sbilanciamento del rapporto tra le parti.
Seguimi attentamente perché ti spiego in breve, secondo la legge, cos’è un contratto di subfornitura, come funziona e quali caratteristiche possiede.
Cos’è il contratto di subfornitura
Partiamo dal definire cos’è un contratto di subfornitura. In fase di apertura abbiamo già dichiarato che questo documento serve a regolare il rapporto tra una parte committente e una parte fornitrice.
La disciplina che regola suddetto contratto è la Legge n. 192 del 18/06/1998 che, nel dettaglio, afferma:
“Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.’.
Per digerire questo muro di testo voglio proporti due esempi.
- Esempio 1 subfornitura industriale – la casa automobilistica che affida la produzione di componenti ad aziende terze grazie alle quali riesce ad assemblare il prodotto finale da commerciare;
- Esempio 2 subfornitura servizi digitali – l’azienda di sviluppo software che si affida ad un’azienda esterna per la creazione di una determinata funzionalità del proprio prodotto.
Differenza tra contratto di subfornitura e di subappalto
Anche se possono sembrare simili, il contratto di subfornitura e quello di subappalto presentano delle caratteristiche differenti.
Con il contratto di subappalto l’azienda trasferisce a terzi l’esecuzione di una parte del contratto proposto dal committente. In questo caso il subappaltatore agisce in autonomia e si assume il rischio nei confronti della stazione appaltante o del committente.
Nel contratto di subfornitura, invece, il fornitore produce i beni sotto strette direttive della parte committente poiché ne rientra, a tutti gli effetti, nel suo ciclo di produzione. Il fornitore, in questo caso, è strettamente dipendente sia economicamente che tecnicamente al committente.
Differenza tra fornitore e subfornitore
Spesso queste due figure vengono scambiate. Tuttavia le loro differenze sono significative come nel precedente paragrafo.
In parole semplici, la loro divergenza è contenuta in due dettagli fondamentali: il ruolo che investono e soprattutto il rapporto che hanno fornitore e subfornitore con il committente.
Partiamo dal più semplice: il fornitore. Questo imprenditore o azienda si limita alla fornitura di beni ma anche di servizi al committente.
Il subfornitore, invece, ottiene l’incarico di lavoro attraverso un produttore principale e produce lavorazioni o componenti seguendo direttive specifiche del committente.
A differenza del fornitore, il subfornitore subisce una forte dipendenza tecnica ed economica da parte del committente.
Caratteristiche del contratto di subfornitura
Per comprendere appieno un contratto di subfornitura bisogna conoscere tutte le sue caratteristiche. Ricordiamo che non è un contratto come tanti altri.
Questo perché, per natura, il subfornitore si trova in una posizione di “ipotetico svantaggio” rispetto al committente che, economicamente e tecnicamente, potrebbe influenzare negativamente la controparte.
Il legislatore ha creato il contratto in esame con la necessità di fornire maggiori garanzie alla parte contrattuale svantaggiata. Qui di seguito analizziamo tutte le caratteristiche espresse dalla Legge n. 192 del 18/06/1998, ovvero:
- Forma e contenuto del contratto;
- Termini di pagamento;
- Divieto di sub-subfornitura;
- Abuso di dipendenza economica.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di subfornitura per essere valido deve osservare la forma scritta. Altre forme, diverse da quella indicata, rendono nullo il documento stesso.
La caratteristica appena espressa sottintende quindi che la proposta e accettazione del contratto devono essere entrambe effettuate rispettando la forma indicata.
Anche le comunicazioni effettuate tramite telefax o altra via telematica costituiscono, secondo l’articolo, forma scritta. Ciò significa che per modificare il documento o concludere il contratto possono essere utilizzate come alternative.
Per quanto riguarda il contenuto, invece, le caratteristiche che devono essere osservate sono:
- Definizione dei requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente (mediante precise indicazioni);
- Il prezzo pattuito deve essere scritto in modo trasparente e di facile comprensione;
- Devono essere inseriti in maniera chiara anche i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Termini di pagamento
I termini di pagamento devono indicare la scadenza per corrispondere la cifra pattuita. Il pagamento deve essere fatto entro 60 giorni dalla consegna del bene/servizio oppure dalla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
Sempre all’interno dei termini di pagamento si può anche provvedere all’inserimento di una scontistica speciale qualora il pagamento venga effettuato in anticipo rispetto alla consegna della fornitura.
È tuttavia necessario tutelarsi in caso di ritardo del pagamento. Il comma 3 dell’articolo 3 della Legge che regola il contratto di subfornitura si esprime in questo modo:
- In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
Viene inoltre specificato, nel comma successivo, che il mancato pagamento della somma pattuita garantisce al fornitore la possibilità di ottenere un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Divieto di sub-subfornitura
Il divieto è legiferato dall’articolo 4 della stessa legge. In parole semplici il fornitore non può a sua volta ricorrere alla pratica della sub-subfornitura se non espressamente indicato dal contratto o senza un accordo con la parte committente.
Cosa significa? Il fornitore non può di sua spontanea volontà affidare ad un subfornitore una quota pari o superiore al 50% dell’intera fornitura, senza chiedere autorizzazione al committente.
Abuso di dipendenza economica
Come ho espresso più volte nel corso dei precedenti paragrafi, la legge che regola il contratto di subfornitura è stata redatta in modo tale da scongiurare il rischio di dipendenza economica nei confronti del fornitore.
A favore della parte contrattuale debole infatti, la legge si dichiara con l’articolo 6 e l’articolo 9. Nel primo si riduce il potere del committente vietando la possibilità di modificare unilateralmente le clausole contrattuali. “Qualora esistesse all’interno del contratto una clausola che affiderebbe il potere di modifica unilaterale al committente, la stessa per legge si considererebbe nulla”.
Il secondo articolo è ancora più importante poiché descrive e tratta nello specifico l’abuso di dipendenza economica. L’art. 9 si esprime in 3 commi che riporto qui di seguito:
- “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un’impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”;
- “L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”;
- “Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo”.
Come tutelarsi con un contratto di subfornitura
La tutela della tua azienda, che tu sia un committente o un fornitore, deve essere sempre il pensiero principale ogni qual volta ti trovi di fronte all’opportunità di siglare un nuovo contratto.
A questo punto sorge spontanea una domanda: come ci si tutela e come si scrive un contratto di subfornitura?
Se stai pensando di affidarti ai modelli precompilati o fac simile, che trovi online, mi spiace deluderti ma posso assicurarti che questa è in assoluto la prima opzione da evitare.
I modelli citati sono generici, spesso mancano di parti importanti ed infine non possiedono una caratteristica fondamentale per la tua tutela: non sono personalizzati.
L’investimento migliore che puoi fare, per risparmiare tempo, soldi e problemi legali, è quello di affidare la redazione o la lettura del contratto ad un avvocato contrattualista esperto nel settore.
Clausole dei contratti di subfornitura
Un contratto di subfornitura, per tutelarti al meglio, deve essere personalizzato in base alla tua situazione. Ecco perché è importante inserire clausole specifiche che proteggano il tuo operato o che limitino (o definiscano nel dettaglio) il potere della controparte.
Un esempio potrebbe essere quello di prendere precauzioni nel caso in cui il committente ritardi il pagamento della cifra pattuita. Si può inserire una clausola che sanzioni, entro i limiti di legge, l’inadempiente che non rispetta il contratto.
Oppure nel caso di servizi digitali, che prevedano prestazioni di intelletto o artistiche, una clausola da inserire è sicuramente quella inerente ai diritti di proprietà intellettuale del prodotto o servizio.
Perché è necessario affidare la scrittura o lo studio del contratto di subfornitura ad una figura esperta come un avvocato?
Ad oggi, nel mio studio, ho aiutato molte imprese a redigere contratti personalizzati volti a tutelare il loro lavoro, ma non solo. Ho supportato altrettanti professionisti e imprenditori a negoziare clausole contrattuali affinché il valore del proprio operato venisse espresso e ripagato nel migliore dei modi.
Un avvocato, infatti, non serve solamente a scrivere il contratto. L’avvocato contrattualista è una figura altamente specializzata che, grazie alla sua esperienza, fornisce un supporto professionale che porti benefici concreti, sia in termini economici che legali, al tuo business.
Contattami nel modulo che trovi di seguito se, anche tu, hai la necessità di tutelare e ampliare il tuo business attraverso documenti sicuri, personalizzati e professionali.